Lavoro interinale : comunicazione d'uso


Circolare N 2/2020

Comunicazione d'uso dei lavoratori interinali

Entro il 31 gennaio 2020, le Aziende che, nel corso dell’anno 2019 hanno impiegato lavoratori con contratti di somministrazione, tramite agenzie di lavoro interinale, devono inviare una comunicazione riassuntiva alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ove validamente costituite o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali delle rispettive categorie.

La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e deve obbligatoriamente contenere:

• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

• la durata dei contratti di somministrazione;

• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

La comunicazione non dovrà prevedere il nome del lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.

L’invio alle OO.SS. potrà avvenire tramite:

• fax;

• raccomandata consegnata a mano, avendo cura di farsi firmare copia per ricevuta;

• raccomandata con ricevuta di ritorno;

• posta elettronica certificata (PEC).

E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:

• sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione;

• sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice.

Cordiali saluti,

Dr. Alberto Rossi

 

 

Laura Costa | Dottore Consulente del Lavoro

Alexandra Rossi | Dottore Scienze Giuridiche

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