DMPC 11.03.2020


Misure di sicurezza e prevenzione COVID-19

Spett.li Clienti

Il Governo Conte, con il DPCM 11 marzo 2020, ha disposto ulteriori restrizioni alle attività di tutto il territorio nazionale.

Le nuove disposizioni hanno effetto dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020.

Chiusura per tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.

In specifico chiudono: negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio, parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di 1 metro di sicurezza.

Per quanto riguarda le attività produttive e professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti.

Restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione.

Industrie, fabbriche, potranno continuare a svolgere la propria attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio.

Quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili.

Sarà possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali come già chiarito nelle precedenti informative sulla base del settore di appartenenza e dimensione aziendale.

Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività.

Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività, quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria.

La regola madre rimane la stessa: occorre limitare gli spostamenti alle attività lavorative, per motivi di salute, o per motivi di necessità come il caso di fare la spesa.

Le disposizioni del decreto in oggetto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Dalla data di efficacia di tali disposizioni cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Restiamo disponibili

Dr. Alberto Rossi

 

Laura Costa | Dottore Consulente del Lavoro

Alexandra Rossi | Dottore Scienze Giuridiche

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